Art. 5.
(Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

      1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 11, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

              «e-bis) trattati nell'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di tutela del diritto all'oblio su internet in favore delle persone già sottoposte a indagini o imputate in un processo penale»;

          b) all'articolo 24, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

              «i-bis) riguarda casi espressamente previsti dalle disposizioni vigenti in materia di tutela del diritto all'oblio su internet in favore delle persone già sottoposte a indagini o imputate in un processo penale»;

          c) all'articolo 27, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e comunque in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela del diritto all'oblio su internet in favore delle persone già sottoposte a indagini o imputate in un processo penale»;

          d) all'articolo 137 sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) al comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 3-bis del presente articolo»;

              2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «3-bis. I trattamenti indicati nell'articolo 136 devono comunque essere effettuati

 

Pag. 8

in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela del diritto all'oblio su internet in favore delle persone già sottoposte a indagini o imputate in un processo penale».