1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«e-bis) trattati nell'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di tutela del diritto all'oblio su internet in favore delle persone già sottoposte a indagini o imputate in un processo penale»;
b) all'articolo 24, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«i-bis) riguarda casi espressamente previsti dalle disposizioni vigenti in materia di tutela del diritto all'oblio su internet in favore delle persone già sottoposte a indagini o imputate in un processo penale»;
c) all'articolo 27, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e comunque in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela del diritto all'oblio su internet in favore delle persone già sottoposte a indagini o imputate in un processo penale»;
d) all'articolo 137 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 3-bis del presente articolo»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. I trattamenti indicati nell'articolo 136 devono comunque essere effettuati